Le normative antincendio in condominio

- Il D.P.R. 151/2011: Regolamento dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi

Il 07 ottobre 2011 è entrato in vigore il D.P.R. 151/2011 che ha introdotto significative modifiche riguardante le normative antincendio delle attività, e tra i soggetti interessati è anche presente l'ente giuridico condominio. Le nuove norme non alterano le regole tecniche a cui gli edifici devono sottostare ne, di conseguenza, le opere di adeguamento antincendio eventualmente necessarie bensì introducono nuovi criteri procedurali per la presentazione della SCIA Antincendio, che sostituisce il precedente Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.). 

Le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco presenti in Condominio vengono classificate in 3 categorie in funzione del livello di rischio (basso, medio o alto) per ciascuna delle quali è previsto un differente iter procedurale.

1) Autorimesse: A differenza di quanto era stato previsto in precedenza dal D.M. 16 febbraio 1982, il criterio di classificazione delle autorimesse non è più basato sul numero di posti auto (in precedenza era soggette a C.P.I. le autorimesse con più di 9 posti) bensì sulla superficie complessiva coperta.

2) Altezza: Viene introdotto il concetto di "altezza antincendio" che va a sostituire il concetto di "altezza di gronda", per la classificazione degli edifici destinati ad abitazione civile all’altezza. L'altezza antincendio è definita come l’altezza dell’ultimo piano abitabile maggiorata di un metro e misurata a partire dalla zona carrabile più bassa adiacente al fabbricato.

3) Centrali termiche: La classificazione delle centrali termiche viene ora eseguita in base alla potenzialità espressa in KW.

Vengono considerati “a rischio basso” (Cat. A) le seguenti attività:

- Centrali termiche con potenzialità compresa tra 116 e 350 kW
(attività 74/A del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982);
- Autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 300 e 1000 mq
(attività 75/A del D.P.R. 151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982);
- Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 24 e 32 metri
(attività 77/A del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982).

Per le attività a basso rischio di incendio, l’iter procedurale da istruire è il seguente: Predisposizione di progetto di adeguamento alla normativa antincendio da firmarsi a cura di professionista abilitato ai sensi della Legge 7 dicembre 1984, n° 818; Adeguamento dell’edificio alle disposizioni progettuali; Acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato; Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) corredata del progetto, delle documentazioni e delle certificazioni di cui ai punti precedenti.

Vengono considerati “a rischio medio” (Cat. B) le seguenti attività:

- Centrali termiche con potenzialità compresa tra 350 e 700 kW
(attività 74/B del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M 16 febbraio 1982);
- Autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 1000 e 3000 mq
(attività 75/B del D.P.R. 151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982)
- Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 32 e 54 metri
(attività 77/B del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982).

Per le attività a medio rischio di incendio l’iter procedurale da istruire è il medesimo del rischio basso ma con l'aggiunta dell'obbligo di sottoporsi alla richiesta di valutazione ai fini antincendio ai sensi dall’art. 3 del D.P.R. 151/2011 (ex richiesta di Parere di Conformità Antincendio).

Per le attività a rischio basso e medio i sopralluoghi da parte dei funzionari dei Vigili del Fuoco sono previsti a campione entro 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA; il timbro di protocollo della SCIA vale come autorizzazione all’esercizio dell’attività secondo il criterio del silenzio-assenso.

Infine, vengono considerate “a rischio alto” (Cat. C) le seguenti attività:

- Centrali termiche con potenzialità superiore a 700 kW
(attività 74/C del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M 16 febbraio 1982);
- Autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 3000 mq
(attività 75/C del D.P.R.151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982);
- Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio superiore a 54 metri
(attività 77/C del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982).

Per le attività ad alto rischio d’incendio l’iter procedurale da istruire è analogo a quello delle attività a rischio medio ma è sempre previsto il sopralluogo entro 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA da parte dei funzionari del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza , pertanto non vale il criterio del silenzio-assenso.

Come in precedenza per il C.P.I., anche la SCIA Antincendio deve essere rinnovata periodicamente. Fermo restando che per i C.P.I. in corso di validità al 07/10/2011 la scadenza del periodo di validità rimane quella indicata sui certificati medesimi, il periodo di validità della SCIA Antincendio varia secondo il seguente criterio:

-Centrali Termiche: la validità viene estesa da 3 a 5 anni;
-Autorimesse: la validità viene estesa da 3 a 5 anni;
-Fabbricati destinati a civile abitazione con altezza antincendio maggiore di 24 m: la validità viene estesa da 6 a 10 anni.

Come già in precedenza per il C.P.I. obbligo dell'Amministratore condominiale è quello di richiedere il rilascio/rinnovo della SCIA Antincendio mantenendo in efficienza le attività e gli impianti senza modificazioni rispetto alla situazione che ha consentito il rilascio della certificazione. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta sanzioni sia penali che amministrative, oltre il blocco delle attività interessate (fermo della centrale termica o blocco dell'uso dell'autorimessa condominiale) che può essere disposto anche con ordinanza prefettizia o sindacale.

Qui potete trovare un file .pdf contenente l'intero DPR 151/2011.

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