Secondo quanto previsto all'art. 70 disp. att. c.c., le infrazioni al Regolamento di Condominio possono, nel caso non siano già previste all'interno del Regolamento stesso, essere deliberate in assemblea con la maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno 500 millesimi, durante la discussione di un punto all'ordine del giorno dedicato.
Può essere stabilito a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200,00 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800,00. L'applicazione di sanzioni superiori a quanto indicato comporta la nullità delle stesse.
La somma versata dal Condòmino inosservante la clausola regolamentare, sarà devoluta al fondo di cui il Condominio dispone per le spese ordinarie.
Perchè la sanzione possa essere applicata, l'infrazione deve essere commessa successivamente alla delibera assembleare di cui sopra.
Nonostante la competenza nell'irrogare sanzioni spetti all'assemblea, la norma non indica chiaramente quali siano le modalità di accertamento della violazione. Per evitare eventuali contestazioni, è buona norma allegare elementi documentali al verbale di accertamento della sanzione (a titolo esemplificativo, rilievo fotografico)
La recente giurisprudenza ritiene che i destinatari delle sanzioni possono solo essere i Sigg. Condòmini proprietari/usufruttuari e non i conduttori, in quanto questi ultimi sono di fatto soggetti estranei al Condominio come ente giuridico.
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