Per la nomina dell’amministratore di condominio si ravvedono tre modalità:
1) Delibera durante l'annuale assemblea ordinaria dove viene posto all'ordine del giorno il punto: "Nomina amministratore".
2) Delibera in un'assemblea straordinaria indetta su richiesta dei Sigg. Condomini o, in caso di inerzia dell'amministratore, indetta dai Condòmini stessi.
3) Revoca giudiziaria su richiesta di uno o più Condòmini.
Ma vediamole nello specifico:
1) Nomina in assemblea ordinaria
Questo è il metodo comunemente utilizzato. Non esiste il concetto di “rinnovo” del mandato dell’amministratore, pertanto al termine del mandato che, come da codice civile, ha durata di due anni, segue sempre una nuova nomina. Le maggioranze necessarie per la nomina dell’amministratore sono la metà delle quote millesimali e la metà dei presenti alla votazione. Nel caso in cui, al rinnovo della nomina, non ci fossero le maggioranze previste per la validità della delibera, resta in carica l'amministratore precedentemente nominato per "prorogatio imperii".
2) Nomina in assemblea straordinaria
Per la convocazione dell’assemblea straordinaria si può procedere secondo le regole stabilite dall'art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile: cioè, almeno due Condòmini che rappresentino almeno 1/6 del valore dell'edificio devono trasmettere, a mezzo raccomandata oppure a mezzo PEC, all'amministratore una richiesta, ai sensi di tale articolo, di convocazione di un'assemblea straordinaria, con indicati i punti da inserire all'ordine del giorno della stesso (nel caso in oggetto, basta una semplice "Nomina amministratore".
Se entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione l'amministratore non convoca l'assemblea, gli stessi Condòmini (è indispensabile che siano esattamente gli stessi) possono convocare autonomamente l’assemblea senza essere obbligati a comunicarlo all’amministratore, e poi deliberare in merito. Nell’assemblea così costituita vale quanto detto al punto precedente per la nomina di un nuovo amministratore.
3) Revoca giudiziaria
Questo metodo è da utilizzarsi solo in casi marginali eclatanti ed in cui è stato impossibile far conto di una maggioranza capace di decidere per il bene del Condominio.
Ci sono tre casi previsti dal Codice Civile agli artt. 1129 e 1131 che consentono anche ad un solo Condòmino di richiedere la revoca giudiziaria in base all'art. 64 delle disposizioni di attuazione del codice civile:
- Omessa notizia all'assemblea di citazioni o provvedimenti il cui contenuto esuli dalle sue attribuzioni;
- Mancata resa del conto della sua gestione per due anni consecutivi;
- Sussistenza di "fondati sospetti di gravi irregolarità".
Prima di intraprendere questa strada è necessario avvalersi di una valida consulenza per il corretto svolgimento della pratica.
In alternativa è possibile da parte di uno o più condomini rivolgersi alla "Cancelleria della Volontaria Giurisdizione" del Tribunale di competenza del Condominio (qui trovate i riferimenti per l'area di Torino e provincia) facendo regolare domanda di ricorso per la revoca dell'amministratore, raccontando nella stessa tutte le ragioni per cui la si richiede ed allegando eventuali documenti comprovanti quanto si espone nella domanda. Il tutto può essere fatto con modica spesa e senza ricorrere al patrocinio di un legale.
Contrariamente a molte cause civili cosiddette "normali", il ricorso alla "Cancelleria della Volontaria Giurisdizione" ottiene un esito nel giro di pochissimo tempo (da uno a tre mesi a seconda della città interessata).
Quest'ultima modalità è da utilizzarsi solo nei casi in cui non sia stato possibile ottenere una maggioranza capace di decidere per il bene del Condominio.
Built with
Website Design Program